NASCITA e STORIA della CROCE ROSSA ITALIANA
Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa costituisce la più grande organizzazione umanitaria mondiale. È una realtà complessa, composta da vari membri e organi che operano in diversi ambiti dell’intervento umanitario grazie all’impegno di circa 17 milioni di Volontari che operano in 192 nazioni, uniti dai valori umanitari e dai Sette Principi Fondamentali.
La nascita dell’ideale umanitario del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa risale all’opera di Jean Henry Dunant (1828-1910), uomo d’affari e filantropo ginevrino. Nel 1859, a causa dei suoi affari, richiese udienza all’imperatore Napoleone III che si trovava in Italia in occasione della Seconda Guerra di Indipendenza. Dunant si venne a trovare dunque in Lombardia in contemporanea ad uno degli eventi più sanguinosi della Seconda Guerra d’Indipendenza italiana, che vedeva contrapposti gli eserciti franco-piemontese e austriaco: la battaglia di Solferino. Giunto la sera del 24 giugno 1859 sul luogo della battaglia, Dunant non avrebbe mai potuto immaginare che la sua vita, e quella di tutta l’umanità, sarebbe cambiata in seguito a quei tragici avvenimenti. Lo spettacolo dei soldati feriti, abbandonati morenti sul campo di battaglia a causa della scarsa disponibilità di soccorsi e strutture sanitarie militari dell’epoca, spinse Henry Dunant a partecipare personalmente all’azione di soccorso dei militari feriti, organizzando delle squadre di soccorso con coloro che non partecipavano al conflitto, ossia anziani e donne.
Famose sono le donne di Castiglione delle Stiviere la cui “benevolenza riservata a tutti quegli uomini di origini così diverse e che sono per esse tutti parimenti stranieri” colpì fortemente Dunant.
Un ricordo di Solferino (Un Souvenir de Solférino)
Al rientro in patria, ancora profondamente colpito dall’esperienza, Dunant volle testimoniare quanto aveva vissuto e scrisse un libro di memorie intitolato “Un souvenir de Solférino”. Nel testo, oltre a descrivere le condizioni di estrema difficoltà dei soccorsi e la disperazione della moltitudine di feriti, Dunant faceva sue le idee già espresse da Ferdinando Palasciano (ufficiale medico dell’esercito borbonico che operò durante i moti di Messina del 1848), sostenendo due proposte ben precise:
- la prima: che in tutta Europa si organizzassero, già in tempo di pace, delle società di soccorso finalizzate alla cura ed assistenza dei combattenti feriti in battaglia, senza che venisse loro applicata distinzione alcuna in merito alla loro nazionalità o fronte di appartenenza;
- la seconda: la necessità di coinvolgere gli Stati, attraverso l’influenza dell’opinione pubblica, affinché si impegnassero a produrre una convenzione che sancisse la neutralità del combattente ferito e di conseguenza la protezione delle strutture e del personale sanitario destinato alla missione di soccorso e cura. Il libro di Henry Dunant ebbe il pregio di fare da volano per la presa di coscienza dell’opinione pubblica su questi temi.
Nel 1863 Henry Dunant, insieme ad altri quattro facoltosi cittadini svizzeri (il giurista Gustave Moynier, il generale Henry Dufour e i medici Louis Appia e Theodore Maunoir), costituisce il “Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti”, comunemente chiamato “Comitato dei cinque”, predecessore dell’attuale Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.).
Il “Comitato dei cinque” si fece promotore delle tesi sostenute da Dunant nelle sue memorie degli eventi di Solferino e contribuì a rafforzare l’ampio consenso sociale ormai creatosi intorno all’esigenza di riconoscere protezioni certe alle vittime delle guerre; ciò motivò il Governo svizzero a procedere alla convocazione di una Conferenza diplomatica internazionale.
La Convenzione del 22 agosto 1864
La Conferenza diplomatica, si concluse con l’adozione della Prima Convenzione di Ginevra, il 22 agosto 1864, intitolata “Convenzione per il miglioramento della sorte dei soldati feriti degli eserciti in campagna”, con la quale si sancivano i principi fondamentali del diritto internazionale umanitario.
La Convenzione si componeva di 10 articoli e fu firmata da 12 Stati. Art. 1 – Le ambulanze e gli ospedali militari saranno riconosciuti neutrali, e, come tali, protetti e rispettati dai belligeranti, durante tutto il tempo in cui si troveranno dei malati o dei feriti. La neutralità sarà sospesa se queste ambulanze o questi ospedali saranno salvaguardati da una forza militare. Art. 2 – Il personale degli ospedali e delle ambulanze, ossia la direzione, il servizio di sanità, l’amministrazione, il trasporto dei feriti, potrà godere del beneficio della neutralità durante tutto lo svolgersi delle sue funzioni, e fintanto che resteranno dei feriti da raccogliere e da soccorrere. Art. 3 – Le persone designate nell’articolo precedente potranno, anche dopo l’occupazione nemica, continuare a svolgere le loro funzioni nel loro ospedale o nella loro ambulanza, oppure ritirarsi per raggiungere i Corpi a cui appartengono.
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Art. 6 – I militari feriti o malati saranno raccolti e curati, a qualunque nazione appartengano. I comandanti in capo avranno la facoltà di rimandare immediatamente agli avamposti nemici i militari nemici feriti in combattimento, allorquando naturalmente le circostanze lo permetteranno. Saranno rimandati nei loro Paesi coloro che, dopo la guarigione, saranno riconosciuti invalidi. Gli altri potranno ugualmente essere rimandati in Patria, a condizione di non riprendere le armi durante tutta la durata del conflitto. Le evacuazioni, insieme al personale che le dirige, saranno protette dalla neutralità più assoluta. Art. 7 – Una bandiera distintiva e uguale per tutti sarà adottata dagli ospedali, dalle ambulanze e durante le evacuazioni. Essa dovrà essere, in ogni caso, accompagnata dalla bandiera nazionale. Il personale neutrale porterà anche un bracciale, che gli sarà rilasciato dalle autorità militari. La bandiera e il bracciale porteranno una Croce Rossa su sfondo bianco. Art. 8 -I particolari d’esecuzione della presente Convenzione saranno regolati dai comandanti in capo delle armate belligeranti, in base alle istruzioni dei loro rispettivi Governi, e conformemente ai principi generali enunciati in questa Convenzione. Art. 9 – Le Grandi Potenze che Sottoscrivono questo documento sono obbligate a Comunicare la presente. Convenzione ai Governi che non hanno potuto inviare dei plenipotenziari alla Conferenza Internazionale di Ginevra, invitando tali Governi a sottoscrivere essi stessi tale Convenzione. Art. 10 – La presente Convenzione sarà ratificata a Berna entro quattro mesi da oggi.
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I punti salienti riguardavano:
la neutralità e la protezione del personale sanitario;
l’adozione di una croce rossa su fondo bianco come simbolo di protezione del personale;
regola fondamentale: militari feriti o malati saranno raccolti e curati indipendentemente dalla nazione di appartenenza; riconoscimento ai soldati del diritto alle cure mediche.
Altre innovazioni:
norme scritte permanenti aventi un fine universale per la protezione delle vittime dei conflitti;
natura multilaterale, convenzione aperta a tutti gli Stati;
nascita del Movimento Internazionale della Croce Rossa.
Il documento, ispirandosi alle idee di Henry Dunant, ha gettato le basi del diritto internazionale umanitario contemporaneo, stabilendo regole universali per la protezione delle vittime nei conflitti, l’obbligo di estendere senza alcuna discriminazione le cure a tutti i militari feriti e malati, il rispetto del personale medico, del materiale e delle attrezzature sanitarie attraverso l’emblema protettivo della Croce Rossa, fondata un anno prima. Questi eventi rappresentano anche la nascita ufficiale del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa; gli accadimenti storici successivi e le numerose guerre legate alle dinamiche politiche internazionali vedono sempre più presente il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Società Nazionali che sorgono in tutto il mondo.
Dopo gli eventi della Prima Guerra mondiale (1914-1918), le ormai tante Società Nazionali nate nel frattempo, per non disperdere l’enorme bagaglio di esperienza maturato durante le missioni di soccorso dei feriti della Grande Guerra, ritennero di prevedere l’impiego delle risorse e competenze acquisite per rispondere alle tante diverse tipologie di emergenze umanitarie che potevano presentarsi anche in tempo di pace, dando così origine, nel 1919, all’attuale Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
I membri del Movimento
Sono membri del Movimento:
– il Comitato Internazionale della Croce Rossa (C.I.C.R.);
– la Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa;
– le Società Nazionali.
Il CICR, la Federazione e le Società nazionali sono organismi indipendenti. Ognuno ha il proprio Statuto e non esercita autorità sugli altri.
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR)
Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (in seguito C.I.C.R.) è storicamente il primo membro del Movimento Internazionale, erede del “Comitato dei cinque” costituitosi nel 1863. È una istituzione umanitaria imparziale, neutrale e indipendente, con sede a Ginevra (Svizzera).
Volendo sintetizzare gli ambiti di competenza e le caratteristiche del C.I.C.R, si possono evidenziare i seguenti punti:
svolge la funzione fondamentale di promozione e custodia del diritto internazionale umanitario;
è una organizzazione internazionale non governativa che risponde al diritto interno svizzero, il cui organo direttivo è composto da 15 a 25 cittadini svizzeri scelti per cooptazione;
ha funzioni e attività prescritte nei trattati di diritto internazionale umanitario, quindi gode di personalità giuridica internazionale, alla quale sono connessi privilegi ed immunità di diritto internazionale;
è depositario dei Principi fondamentali del Movimento ed è delegato al riconoscimento delle Società Nazionali di nuova formazione oltre al controllo della compatibilità delle modifiche che le Società Nazionali, già riconosciute, intendono portare ai propri statuti;
assolve ai mandati conferitigli dalle Conferenze Internazionali;
gode dello status di osservatore presso le Nazioni Unite.
Le funzioni del Comitato Internazionale possono essere schematicamente suddivise in due principali aree di intervento:
- la prima, inerente lo sviluppo e la diffusione del diritto internazionale umanitario (in seguito D.I.U.);
- la seconda, riguardante la protezione e l’assistenza concreta delle vittime dei conflitti armati internazionali e non internazionali.
Sempre nell’ambito di competenza riferita al diritto internazionale umanitario, un altro compito del C.I.C.R. è quello della diffusione delle norme del D.I.U.: infatti la conoscenza delle norme del diritto internazionale umanitario costituisce la prima forma di prevenzione delle violazioni allo stesso, in quanto crea la consapevolezza dei limiti posti all’esercizio della violenza in contesto bellico.
In caso di conflitto armato, sulla base del D.I.U. e grazie alla sua condizione di neutralità ed imparzialità, il C.I.C.R. si vede riconoscere la funzione di intermediario tra le vittime dei conflitti armati e gli Stati; ed in particolare:
ha la possibilità, attraverso l’opera dei suoi Delegati, di intrattenersi con i prigionieri di guerra e con gli internati civili senza testimoni, al fine di accertarne le condizioni, intervenendo presso la Potenza detentrice qualora queste condizioni non siano riscontrate rispondenti a quanto previsto dai dettami del D.I.U.;
raccoglie notizie sui prigionieri di guerra, sui feriti, sugli internati civili e sui membri della popolazione civile appartenenti a nuclei familiari separati a causa degli effetti delle ostilità;
organizza azioni di soccorso e assistenza a favore delle categorie protette;
offre i suoi servigi per facilitare l’istituzione di zone e località sanitarie e di sicurezza dove le vittime dei conflitti armati possano trovare riparo dagli effetti delle ostilità;
può ricoprire il ruolo di “Potenza Protettrice”, con particolare riferimento al ruolo di intermediario neutrale tra le Parti in conflitto.
In situazioni particolari, diverse dal contesto dei conflitti armati, il C.I.C.R. esercita anche azione di visita e assistenza a favore di “persone private della libertà” con la finalità di: ristabilirne i contatti con le famiglie di origine; fornire assistenza primaria e azione di tutela contro maltrattamenti e tortura; prevenire evidenti violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Nel compimento del suo ruolo, il C.I.C.R. e i suoi Delegati sul campo sono vincolati dal principio di “confidenzialità”: perciò quanto appreso nell’esercizio del proprio compito viene mantenuto riservato nei confronti dell’informazione pubblica. Questo atteggiamento non impedisce però al C.I.C.R. di procedere per le vie interne e diplomatiche alla segnalazione delle violazioni, laddove riscontrate, affinché queste abbiano a terminare.
Una particolare importanza riveste l’Agenzia Centrale delle Ricerche del C.I.C.R.
Le dinamiche stesse di un conflitto armato sono causa inevitabile di separazione per i nuclei familiari, sia per il realizzarsi della condizione di prigionia per i combattenti catturati dal nemico, sia di internamento per i civili oppure quale conseguenza dello spostamento della popolazione per evitare il coinvolgimento negli effetti diretti delle ostilità.
Per dare una risposta a questo tipo di problema, già durante la guerra franco-prussiana (1870/1871) il C.I.C.R. attivò un’agenzia di ricerche in Basilea con il compito di cercare di ristabilire i contatti tra i prigionieri di guerra e le loro famiglie, in particolare favorendo tra i belligeranti l’opera di scambio delle liste dei feriti.
Da allora, l’Agenzia Centrale delle Ricerche del C.I.C.R. ha consolidato e potenziato la sua opera, anche grazie a quanto previsto a tutela delle vittime dei conflitti armati dal D.I.U., le cui norme, in estrema sintesi, consentono al C.I.C.R.:
di procedere alla ricerca e registrazione dei documenti di detenzione dei prigionieri di guerra e della documentazione d’internamento per i civili;
di intervenire a favore dello scambio di notizie tra gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, siano essi prigionieri di guerra, internati civili o genericamente separati a causa delle ostilità (Messaggi di Croce Rossa);
di svolgere indagini inerenti persone scomparse;
di collaborare al ricongiungimento di nuclei familiari dispersi;
di rilasciare vari documenti e attestati quali, per esempio, certificati di prigionia o di morte, documenti di viaggio.
L’Agenzia Centrale delle Ricerche, che ha sede in Ginevra, è una struttura operativa del C.I.C.R. ma una considerevole parte del lavoro sul campo viene svolto con la collaborazione delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, molte delle quali dispongono di propri servizi nazionali per le ricerche. Basta un solo dato per rendere l’idea del lavoro svolto: ad oggi, gli archivi dell’Agenzia Centrale delle Ricerche contengono ben più di 60 milioni di schede individuali.
La Federazione Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
La Federazione (ex LEGA) Internazionale delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è un’associazione privata internazionale non governativa il cui finanziamento è assicurato dai contributi annuali delle Società Nazionali che la compongono. Come abbiamo già ricordato, la nascita della Federazione risale al 1919, quando su proposta dell’allora Presidente della Croce Rossa Americana, Henry Davidson, si decise di federare le varie Società Nazionali in un’unica organizzazione internazionale che avesse come finalità il miglioramento della salute pubblica e l’organizzazione dei soccorsi in caso di catastrofi naturali.
Volendo sintetizzare gli ambiti di competenza dell’azione della Federazione, possiamo evidenziare i seguenti compiti:
incoraggiare e favorire in ogni Stato la creazione e il potenziamento di una Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa indipendente e debitamente riconosciuta;
svolgere funzione di coordinamento permanente tra le Società Nazionali, anche con riferimento all’organizzazione, al coordinamento e alla direzione delle operazioni internazionali di soccorso;
supportare le Società Nazionali nello sviluppo di attività a tutela della salute pubblica, alla prevenzione alle catastrofi e alla predisposizione dei soccorsi;
coordinare il proprio intervento, in occasione dei conflitti armati, con il CICR, a cui spetta la titolarità primaria dell’azione di soccorso in quel contesto;
contribuire a promuovere, sviluppare e diffondere il diritto internazionale umanitario;
assumere i mandati conferitigli dalle Conferenze internazionali.
Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa
Le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono sorte quale risposta concreta all’auspicio fatto da Henry Dunant nel suo libro “Un ricordo di Solferino” e cioè che si organizzassero, già in tempo di pace, delle società di soccorso finalizzate alla cura ed assistenza dei combattenti feriti in battaglia; azione di soccorso che oggi è estesa a favore di tutte le vittime di qualunque tipologia di emergenza umanitaria: dalla gestione di servizi socio-assistenziali alle catastrofi naturali.
Le varie Società Nazionali possono essere strutturate in maniera differente; rispondono al diritto interno dello Stato sul cui territorio sorgono; ne adottano l’organizzazione e la forma giuridica e possiedono la capacità prevista dall’ordinamento dello Stato che le riconosce e sul cui territorio operano.
Per essere riconosciuta come tale dal C.I.C.R. una nuova Società Nazionale deve rispondere a dieci requisiti:
- essere costituita sul territorio di uno Stato indipendente firmatario delle Convenzioni di Ginevra;
- essere l’unica Società Nazionale di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa presente nel territorio nazionale ed essere diretta da un organismo centrale che sia l’unico a rappresentarla presso le altre componenti del Movimento;
- essere riconosciuta dal Governo sulla base delle Convenzioni di Ginevra e della normativa nazionale come società di soccorso volontario, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario;
- godere di uno statuto di autonomia che le consenta di svolgere la sua attività in conformità ai Principi del Movimento;
- fare uso del nome e dell’emblema di Croce Rossa o Mezzaluna Rossa secondo le Convenzioni di Ginevra;
- disporre di un’organizzazione idonea all’adempimento dei compiti statutari, compresa la preparazione, fin dal tempo di pace, alle funzioni previste per la risposta in situazione di conflitto armato;
- poter svolgere la propria attività sull’intero territorio dello Stato;
- poter reclutare i suoi membri volontari e i suoi collaboratori senza l’esercizio di alcun tipo di distinzioni (per esempio di razza, sesso, classe, religione od opinione politica);
- aderire agli Statuti del Movimento e collaborare con tutte le sue componenti;
10.rispettare i Principi Fondamentali del Movimento ed ispirare la propria attività ai principi del diritto internazionale umanitario
Gli Organi del Movimento:
Le azioni del Movimento Internazionale si esplicano mediante i seguenti organi:
Conferenza Internazionale
Consiglio dei Delegati
Commissione permanente
La Conferenza Internazionale
La Conferenza Internazionale è la massima autorità del Movimento internazionale, si riunisce ogni quattro anni ed è composta dai rappresentanti di tutte le Società Nazionali, del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale e anche dai rappresentanti degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra. Le decisioni adottate in sede di Conferenza Internazionale sono vincolanti per l’intero Movimento Internazionale.
Scopo della Conferenza Internazionale è quello di garantire l’unità d’intenti e programmatica, di coordinamento e la coerenza complessiva dell’azione di tutti i membri del Movimento Internazionale nel rispetto dei Principi Fondamentali e del diritto internazionale umanitario.
Il Consiglio dei Delegati
Il Consiglio dei Delegati opera in funzione dell’organizzazione delle Conferenze internazionali e ha anche il compito di monitorare l’adempimento delle risoluzioni assunte in sede di Conferenza Internazionale e di regolarizzare eventuali problemi di procedura.
Il Consiglio dei Delegati è composto dai rappresentanti del Comitato Internazionale di Croce Rossa e della Federazione e delle Società Nazionali. Rappresenta un momento di verifica interna al Movimento stesso e per questo motivo non è prevista la presenza delle delegazioni degli Stati firmatari le Convenzioni di Ginevra.
La Commissione Permanente
La Commissione permanente assicura la continuità nella vita del Movimento nel periodo dei quattro anni che intercorrono tra una Conferenza internazionale e la successiva. Altri compiti sono costituiti dal predisporre l’ordine del giorno della Conferenza Internazionale e fissarne la sede; fornire interpretazioni autentiche in merito allo Statuto del Movimento.
È composta da nove membri: 5 rappresentanti di Società nazionali (eletti in sede di Conferenza internazionale); 2 rappresentanti del C.I.C.R.; 2 rappresentanti della Federazione; 1 rappresentante della Società nazionale che ospiterà la Conferenza Internazionale in preparazione, ma che vi siede a titolo consultivo.
PRINCIPI FONDAMENTALI DEL MOVIMENTO INTERNAZIONALE DI CROCE ROSSA E MEZZALUNA ROSSA
I Principi Fondamentali sono il risultato di un secolo di esperienza. Proclamati a Vienna nel 1965, essi assicurano la continuità del Movimento di Croce Rossa, la sua attività umanitaria e uniscono le Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, il Comitato Internazionale e la Federazione Internazionale.
I Sette Principi Fondamentali rappresentano non solo lo spirito e l’etica dell’azione del Movimento, ma devono anche ispirare l’operato di ogni suo volontario e aderente.
1 Umanità
“Nato dalla preoccupazione di soccorrere senza discriminazioni i feriti dei campi di battaglia, il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sia a livello internazionale che nazionale, opera per prevenire e alleviare in ogni circostanza le sofferenze degli uomini. Si applica a proteggere la vita e la salute, e a far rispettare la persona umana. Opera per la reciproca comprensione, l’amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutti i popoli”.
2 Imparzialità
“Non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, religione, di condizione sociale o di appartenenza politica. Si dedica esclusivamente a soccorrere gli individui a seconda della gravità e dell’urgenza delle loro sofferenze.”
3 Neutralità
“Per conservare la fiducia di tutti, il Movimento si astiene dal prendere parte alle ostilità così come, anche in tempo di pace, alle controversie d’ordine politico, razziale, religioso e ideologico.”
4 Indipendenza
“Il Movimento è indipendente. Le Società Nazionali di Croce Rossa svolgono le loro attività umanitarie come ausiliarie dei poteri pubblici e sono sottoposte alle leggi in vigore de rispettivi paesi. Tuttavia esse devono conservare un’autonomia che permetta loro di operare sempre secondo i Principi del Movimento.”
5 Volontariato
“La Croce Rossa è un movimento di soccorso volontario e disinteressato.”
6 Unità
“In un paese non può esserci che un’unica Società di Croce Rossa o di Mezzaluna Rossa. Essa dev’essere aperta a tutti e deve estendere la sua attività umanitaria all’intero territorio.”
7 Universalità
“Il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa è universale: in esso tutte le Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.”
L’EMBLEMA
Come ricordato in precedenza, con la Prima Convenzione di Ginevra del 1864 viene riconosciuto al combattente ferito sul campo di battaglia il diritto di ricevere soccorso. Per garantire al ferito l’azione di soccorso era indispensabile fare in modo che il personale sanitario e le strutture fisse e mobili della missione sanitaria fossero chiaramente riconoscibili per preservarle dagli effetti delle ostilità. A tal fine, come segno universale di protezione, venne identificato l’emblema di una croce rossa su campo bianco. Questa scelta, che non voleva avere alcuna valenza di carattere religioso, fu un chiaro omaggio alla storica neutralità della Svizzera, che ospitava la Conferenza internazionale del 1864, in quanto l’emblema rappresentava l’inversione dei colori della bandiera della Confederazione Elvetica, ed aveva anche il vantaggio di privilegiare un simbolo di facile riproduzione e di immediata visibilità.
A questo si aggiungeva il fatto che, la Croce Rossa su fondo bianco, fosse facilmente riproducile sui campi di battaglia, essendo reperibile il rosso derivante dal sangue dei feriti.
In seguito, nonostante i ripetuti richiami al fatto che l’emblema della croce rossa fosse un segno internazionale privo di alcun significato religioso, nel 1876 su proposta della Turchia venne adottato anche l’emblema della mezzaluna rossa su fondo bianco; mentre nel 1923 venne aggiunto ancora un altro emblema, il leone e sole rossi su fondo bianco su richiesta della Persia.
Allo stato attuale, le Convenzioni di Ginevra del 1949 riconoscono tre emblemi con funzione protettiva della missione sanitaria: la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e sole rossi. Va però precisato che l’emblema del leone e sole rossi, ancora previsto dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, non è più in uso corrente dal 1980, anno in cui il neogoverno della Repubblica iraniana ha comunicato l’adozione dell’emblema della mezzaluna rossa. L’esigenza di rafforzare il valore di neutralità dell’emblema, parzialmente indebolito dall’aggiungersi di altri due emblemi all’originale croce rossa su fondo bianco (determinata nella Prima Convenzione di Ginevra del 1864) ha trovato soluzione con l’adozione, l’8 dicembre 2005, di un Protocollo (III) sull’adozione di un emblema distintivo addizionale, aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 1949. Grazie a questo recente Protocollo viene identificato un nuovo emblema che si aggiunge e non sostituisce o annulla gli emblemi precedentemente riconosciuti e che, inoltre, ha l’enorme vantaggio di poter essere accettato da tutte le Nazioni, in quanto privo di alcuna riconducibilità a riferimenti culturali o religiosi.
Attualmente pur essendo quattro gli emblemi formalmente riconosciuti, solo tre sono utilizzati.
Uso dell’emblema
Nel testo delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei successivi Protocolli aggiuntivi vengono chiaramente specificate le condizioni d’uso, la dimensione, la modalità di collocazione sui mezzi, la definizione del personale che è titolato a fregiarsi dell’emblema protettivo e a quali condizioni, oltre alle possibili situazioni di abuso dell’impiego dell’emblema. In particolare, in caso di conflitto armato, l’emblema come simbolo di protezione può essere impiegato:
dai servizi sanitari delle Forze Armate;
dalle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, riconosciute ed autorizzate dai rispettivi Governi, con funzione di assistenza alle strutture sanitarie militari;
dagli ospedali civili e altre tipologie di unità sanitarie riconosciuti e autorizzati dal Governo territoriale;
da altre società e organizzazioni volontarie di soccorso che rispondono agli stessi requisiti delle Società Nazionali di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa.
È importante precisare che nell’impiego dell’emblema si devono tenere presenti due modalità ben definite e distinte: l’uso distintivo e l’uso protettivo.
Per uso distintivo si intende l’impiego dell’emblema, sia in tempo di pace che in tempo di conflitto, con lo scopo di collegare la persona che se ne fregia, o il bene mobile o immobile, con la sua appartenenza al Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. L’emblema distintivo è di dimensioni ridotte rispetto all’emblema protettivo, con la figura racchiusa in un margine o profilo.
Per uso con funzione protettiva si intende invece la manifestazione evidente della protezione accordata, in situazione di conflitto, dalle Convenzioni di Ginevra al personale sanitario, alle unità sanitarie fisse o mobili, ai mezzi di trasporto sanitario. L’emblema protettivo è di dimensioni anche grandi per favorirne al massimo la visibilità, espresso in forma pura e posto su un campo bianco.
In chiusura va richiamato come la valenza di neutralità, che costituisce la forza della protezione esercitata dall’emblema, vada tutelata da ogni abuso che ne indebolirebbe la percezione e quindi il rispetto in situazione di conflitto. Ogni uso non esplicitamente autorizzato dal D.I.U. costituisce un abuso dell’emblema. Le principali tipologie di abuso identificabili sono: la contraffazione o imitazione, l’uso improprio, la perfidia.
Il nuovo emblema
I termini Croce Rossa e Mezzaluna Rossa sono spesso usati come abbreviazione per Comitato Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa . La croce rossa è il simbolo che in base alla Convenzione di Ginevra deve essere posto sui veicoli e gli edifici umanitari e sanitari per proteggerli dagli attacchi militari. La bandiera della Croce Rossa non deve essere confusa con la Croce di San Giorgio che è la bandiera dell’Inghilterra e di molti altri luoghi. La Croce di San Giorgio si estende fino ai bordi della bandiera, mentre la Croce Rossa no. Cristallo rosso Originariamente solo la Croce Rossa (la bandiera Svizzera con i colori scambiati) doveva essere usata come simbolo della convenzione di Ginevra, ma le nazioni musulmane (principalmente l’Impero Ottomano, la futura Turchia) obiettarono e come risultato fu aggiunto un simbolo addizionale, la Mezzaluna Rossa.
Successivamente la Persia (l’attuale Iran) fece in modo che venisse aggiunto un Leone e Sole Rossi (sono i simboli della Persia) alla lista degli emblemi protettivi; quest’ultimo non è più in uso poiché l’Iran ha successivamente optato per la Mezzaluna Rossa, ma si è riservato il diritto di riutilizzarlo in qualsiasi momento.
La Croce Rossa di Israele ha richiesto l’aggiunta di una Stella di David Rossa, sostenendo che siccome i simboli cristiani e musulmani sono riconosciuti dovrebbe esserlo anche quello ebraico. Questo simbolo è attualmente utilizzato dalla società di soccorso israeliana, omologa della Croce Rossa, ma non è riconosciuto dalle leggi umanitarie internazionali. Il movimento della Croce Rossa ha rigettato la richiesta di Israele, poiché se allo stato ebraico (o a qualsiasi altro gruppo) venisse concesso un nuovo simbolo, non ci sarebbe fine alle richieste di nuovi emblemi da parte di gruppi religiosi o culturali. Questo contrasterebbe con l’intenzione originaria del simbolo della Croce Rossa, che era di avere un unico simbolo per segnalare veicoli ed edifici protetti su base umanitaria. Come risposta, il movimento della Croce Rossa, ha sviluppato un nuovo simbolo, il cristallo rosso, all’interno del quale potranno essere inseriti i simboli locali. Il cristallo rosso è il simbolo ufficiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa Internazionale dall’8 dicembre 2005 ed è stato approvato con 98 voti favorevoli, 27 contrari e 9 astensioni.